Separazione delle attività Iva
La normativa sull’IVA prevede un principio generale: per i contribuenti che svolgono più attività economiche, l’imposta deve essere applicata in modo unitario e cumulativo. Questo significa una contabilità unica e una determinazione dell’imposta sul volume d’affari complessivo.
Tuttavia, esiste una deroga che apre a un’opportunità per le imprese: la possibilità di separare le attività ai fini IVA.
Un’opzione strategica da valutare
La separazione delle attività, benché facoltativa, richiede una pianificazione rigorosa. La legge, infatti, consente questa opzione solo se le attività risultano effettivamente distinte e autonome all’interno della stessa impresa.
La scelta è esercitata dal contribuente anche per fatti concludenti, quindi, è subordinata alla concreta attuazione della separazione contabile fin dall’inizio dell’anno, ovvero dall’avvio della specifica attività.
La scelta deve essere comunicata formalmente attraverso la prima dichiarazione IVA successiva alla decisione, anche se eventuali ritardi non ne compromettono la validità. Va però ricordato che la mancata comunicazione può comportare delle sanzioni.
L’opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, decorso il quale resta valida fino a quando continua la concreta attuazione della scelta operata.
Gestione contabile e implicazioni operative
Nel caso in cui si eserciti l’opzione per la separazione delle attività ai fini IVA:
- la partita IVA rimane unica per tutte le attività;
- gli obblighi contabili IVA sono distinti per ciascuna attività;
- i Registri: delle Fatture emesse, dei Corrispettivi e degli Acquisti sono tenuti con annotazioni separate;
- le Liquidazioni IVA sono autonome per ogni attività, ma il versamento è unitario (mediante compensazioni delle risultanze delle relative liquidazioni);
- la dichiarazione annuale IVA è unica ma con moduli dedicati alle diverse attività.
La gestione separata richiede un’impostazione iniziale ed una precisione nell’organizzazione contabile ma, una volta avviata, non comporta particolari oneri contabili.
Quando si può separare le attività?
Secondo chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 87/2010), la separazione è ammissibile per tutte quelle attività classificate e numerate nelle diverse categorie economiche che formano l’elenco dei Codice attività (i.e. Codice Ateco 2025).
Inoltre, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 24022/2024) ha ribadito che le attività devono essere sostanzialmente diverse, effettivamente scindibili sulla base di criteri oggettivi, ed in grado di poter essere autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa.
La separazione delle attività IVA non è una scelta da prendere alla leggera. Richiede una valutazione approfondita dei requisiti normativi e delle implicazioni contabili. È un’opzione che può portare benefici significativi, ma che va adottata solo in presenza dei giusti presupposti.