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Valori bollati telematici

La Convenzione per il servizio di riscossione in via telematica dell’imposta di bollo, del Contributo Unificato e di altri tributi mediante rilascio del contrassegno sostitutivo, costituisce il contratto di servizio tra l’intermediario (il tabaccaio) e l’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale è stabilita la regolamentazione per lo svolgimento del servizio nei confronti del pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha avviato i controlli sul territorio per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Vediamo cosa prescrive:

  • affissione dell’avviso relativo alla autorizzazione al servizio di stampa dei contrassegni telematici;
  • gestione del materiale di stampa e cioè la scatola con 5 rulli di etichette da stampare che sono prodotti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sono consegnati gratuitamente ai rivenditori da Arianna 2001 Spa, società del gruppo FIT che si occupa della Logistica del servizio.

La quantità del materiale da assegnare ai rivenditori è stabilita dall’Agenzia delle Entrate e viene periodicamente adeguata in base al numero medio di etichette stampate.

È obbligatorio conservare il materiale e la stampante con la massima diligenza richiesta dalla natura professionale dell’attività che viene svolta per conto dell’Agenzia delle Entrate:

  • nel momento in cui il corriere consegna il materiale, il rivenditore deve controllare con la massima attenzione che quanto sta ricevendo non abbia subito danneggiamenti e che la confezione sia integra, senza lacerazioni o segni di effrazione.

Nel caso dovesse rilevare qualcosa di questo genere, deve rifiutare la consegna.

Se il collo che il vettore consegna è integro, il rivenditore prende in carico il materiale e, appena possibile, ma non oltre le 24 ore dalla ricezione, deve verificare con la massima attenzione che il codice identificativo della scatola e i codici identificativi dei rulli in essa contenuti siano esattamente corrispondenti con quanto indicato nel documento di trasporto fatto pervenire dalla società Arianna 2001 Spa. Entro il medesimo termine delle 24 ore, il rivenditore deve obbligatoriamente confermare la ricezione del materiale, accedendo al portale internet logisticavaloribollati.tabaccai.it con le credenziali comunicate dalla società Arianna 2001 Spa. Si ricorda che il codice identificativo della scatola e del rullo si trovano nell’etichetta adesiva apposta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su ogni singola scatola;

  • il rivenditore deve procedere alla custodia del materiale con la massima cura fino al suo utilizzo, facendo attenzione ad utilizzare tutto quanto in suo possesso secondo la logica FIFO, cioè il metodo di gestione del magazzino che prevede di utilizzare per primo il materiale ricevuto da più tempo.

Il rispetto di questo metodo di gestione rappresenta un preciso obbligo convenzionale ed è di fondamentale importanza per una corretta operatività del servizio:

  • si deve redigere un inventario annuale che attesti quanti e quali rulli si detengono e si custodiscono nel proprio magazzino. L’inventario va comunicato alla società Arianna 2001 Spa collegandosi al portale internet logisticavaloribollati.tabaccai.it, nella sezione Inventario;
  • durante l’erogazione del servizio di emissione, è necessario conservare le eventuali etichette annullate e quelle invalidate dalla stampante. Su tali etichette è onere del rivenditore apporre la scritta «annullato» oppure «invalidato» in base alla tipologia. Tali etichette devono essere custodite, ordinate e catalogate preferibilmente per categoria (annullate; invalidate).

Il rispetto dell’obbligo di conservazione è fondamentale per una corretta gestione:

  • le etichette annullate e non conservate (i contrassegni emessi e successivamente annullati, per intendersi) sono considerate dall’Agenzia delle Entrate come vendute, pertanto, l’Agenzia stessa in sede di controllo comminerà al rivenditore il riversamento del rispettivo valore riconducibile all’etichetta non prodotta in quella sede.

Inoltre, la mancata conservazione può determinare la sospensione del servizio fino a 6 mesi e, nei casi particolarmente gravi, la revoca dell’autorizzazione da parte della stessa Agenzia.

Le sanzioni non sono applicate qualora il rivenditore non abbia oggettivamente potuto adempiere al proprio obbligo per cause di forza maggiore documentate:

  • le etichette per qualsiasi ragione non utilizzabili, come ad esempio quelle ereditate da un precedente titolare della rivendita oppure quelle difettose, devono essere rese alla società Arianna 2001 Spa.

A tale scopo, il rivenditore deve segnalare alla medesima società la necessità di rendere le etichette così da poter ricevere le istruzioni del caso, oltre che per la redazione di una dichiarazione attestante la causa del reso e il dettaglio del materiale:

  • in caso di furto o smarrimento dei rulli o di frazioni di rullo, i rivenditori devono tempestivamente presentare alle Autorità di Pubblica Sicurezza la relativa denuncia, specificando i codici identificativi dei rulli.

Copia della denuncia deve essere inviata alla società Arianna 2001 Spa per l’aggiornamento della giacenza.

Al verificarsi di tali eventi l’Agenzia delle Entrate commina al rivenditore una penalità la cui entità è commisurata al numero delle etichette smarrite ovvero interessate da furto:

  • la penalità è pari a 50 euro ogni 200 etichette o frazioni superiori a 10 etichette; è previsto l’importo minimo della penalità pari a 100 euro per ciascun rullo smarrito. L’importo è ridotto alla metà nel caso di furto, compreso per quello minimo della penalità che, in tale ipotesi è pari a 50 euro.

Al verificarsi di tali eventi segue la sospensione delle forniture del materiale di stampa che potranno riprendere solo a seguito del pagamento delle penalità comminate e della conseguente autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • qualora il rullo risulti difettoso deve essere accuratamente conservato per la restituzione, unitamente alle altre etichette inutilizzate ovvero inutilizzabili perché tutte concorrono alla determinazione dell’importo della penalità.

Infine, si ricorda che le etichette di ciascun rullo vanno utilizzate fino a completo esaurimento dato che, le rimanenze di contrassegni inutilizzati, alimentando le giacenze determinano il blocco del reintegro automatico del materiale di stampa.

Obbligo di compilazione della richiesta scritta da parte del cliente in caso di acquisti di un numero di contrassegni superiore a 50 pezzi (vedere fac-simile pubblicato. NdR).

L’Agenzia ha avviato i controlli in tabaccheria al fine di appurare il rispetto delle prescrizioni sulla gestione del materiale di stampa oltre che in generale sull’operatività del servizio.

Pertanto per evitare di pagare penali, il blocco della fornitura del materiale di stampa o la sospensione, seppur momentanea, del servizio, è importante che i rivenditori prestino una costante cura nella conservazione e gestione del materiale di stampa, al fine di poter garantire il servizio di vendita ai propri clienti.

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