Credito d’imposta, modello comunicazione dati
La Legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato fino al 2025 e a determinate condizioni fino al 30 giugno 2026, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».
I beni, materiali e immateriali per i quali si può fruire del credito d’imposta sono indicati negli allegati A e B della Legge 232/2016.
La misura dell’agevolazione, che si aggiunge alla normale deduzione fiscale prevista per gli investimenti il cosiddetto ammortamento, rende appetibile la trasformazione tecnologica delle imprese dato che il credito d’imposta è determinato nella misura del 40% del costo di beni fino a 2, 5 milioni di euro in caso di beni materiali; mentre per i beni immateriali fino a 1 milione di euro la misura del credito d’imposta si attesta al 20%.
Le tabaccherie, in questi anni, stanno cogliendo l’opportunità delle diverse agevolazioni che si sono succedute nel tempo, rinnovando i distributori automatici per i tabacchi con apparecchi di ultima generazione che offrono funzionalità innovative rispetto al passato.
Ricordiamo che i distributori automatici possono rientrare tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta pari al 40%, indicati al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A) della L. 232/2016, in quanto negozi automatici assibilabili a «magazzini automatizzati».
Da un punto di vista oggettivo i distributori automatici di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni previste dalla normativa.
Tuttavia è importante ricordare che per beneficiare del credito d’imposta i distributori automatici, come espressamente precisato dal MiSe [...], «devono anche rispettare il requisito dell’interconnessione e quindi essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica» [...].
Resta inteso che nel caso in cui con il distributore automatico tabacchi si venda anche merce varia, assoggettabile ad Iva ordinaria, l’accesso al credito d’imposta è subordinato, in questo caso, anche al rispetto degli standard di compliance fiscale (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 127/15 (trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici).
Una volta istallato e interconnesso il distributore automatico si ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta, nella misura prevista, utilizzabile in compensazione per il pagamento delle diverse imposte del periodo.
Inoltre, è prevista un’ulteriore formalità da espletare nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
In particolare, si è obbligati a comunicare i dati riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (cosiddetti «beni strumentali 4.0»), effettuati dall’impresa e, per quanto di interesse per la categoria, dei distributori automatici.
Sul sito internet del MISE è presente sia il modello per la suddetta comunicazione e le relative modalità operative (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali).
La comunicazione non costituisce né un’autorizzazione né una condizione preventiva di accesso all’incentivo, in quanto:
• il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dall’avvenuta interconnessione del bene strumentale 4.0 con il sistema gestionale in uso in tabaccheria, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa di riferimento;
• la comunicazione al MISE è meramente finalizzata a consentire a quest’ultimo di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione.
Il modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e va trasmesso, in formato elettronico, tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
In merito ai termini per l’invio della comunicazione è previsto che la stessa debba essere inoltrata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
La mancata comunicazione non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.