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Emergenza Covid. DPCM 24/10/20. Principali novità

ATTIVITÀ COMMERCIALI (TABACCHERIE INCLUSE)

Si conferma, in relazione alle misure generali circa l’utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale di almeno 1 metro e igienizzazione costante delle mani.

Tra le novità da evidenziare vi è invece quella dell’obbligo di esporre all’ingresso dei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, tabaccherie incluse, un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

A questo proposito, evidenziamo che per i locali con superficie fino a 40 mq è raccomandato l’accesso di un cliente alla volta con un massimo di due operatori (allegato 11 del DPCM), mentre è obbligatorio assicurare la distanza di almeno un metro tra clienti (allegato 9 del DPCM) secondo i protocolli anti-contagio approvati dalla Conferenza delle Regioni.

 

Pur non essendoci chiare indicazioni sul numero di persone che possono essere presenti contemporaneamente nel locale, si suggerisce di considerare per il calcolo l’area destinata ai clienti stessi esclusa l’area di vendita (escluso dunque il bancone e la parte retrostante per gli addetti alla vendita) e di considerare un numero di persone che possa stare a distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

Rispetto al precedente DPCM, con il nuovo provvedimento il Governo ha disposto non più una limitazione oraria, bensì la sospensione h24 di queste sale, ricomprendendo questa volta anche i Casinò.

Essendo stati chiusi i luoghi di assembramento e non già la raccolta riteniamo che AWP e corner possano continuare ad operare, fatti salvi provvedimenti più restrittivi a livello locale.

Ricordiamo inoltre che le amministrazioni locali possono disporre misure di carattere diverso, anche più restrittive in relazione all'andamento epidemiologico dei territori di riferimento.

ATTIVITA DI BAR, PASTICCERIE, GELATERIE E RISTORANTI.

Per tali attività il Governo ha previsto una ulteriore limitazione oraria:

a)         servizio ai tavoli o al banco deve essere sospeso dalle 18,00 alle 5,00

b)         servizio di consegna a domicilio, è consentito anche oltre le 18,00

c)         servizio di asporto (non consumabile né nel locale, né fuori dal locale), fino alle 24,00

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Chiaramente resta salva ogni eventuale diversa disposizione che dovesse essere stabilita a livello locale dalla singola Regione, provincia o comune.

La tabaccheria eventualmente presente nel locale dove ha sede l’attività di ristorazione non è oggetto di intervento governativo e può quindi svolgere i consueti orari autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli o comunque gli orari eventualmente fissati da disposizioni regionali o comunali.

Naturalmente la condizione inderogabile è che venga sospesa o limitata l’attività di ristorazione secondo quanto stabilito dal DPCM stesso. Per evitare contestazioni il consiglio è quello di esporre dei cartelli informativi e, ove necessario, delimitare la parte della tabaccheria separandola visivamente da quella del bar (ad esempio, con nastro) e comunque di rendere oggettivamente inibita l’attività di ristorazione.

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