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Gioco del Lotto, mono concessionario non in contrasto con il diritto UE

Il modello di monoproviding esclusivo per la gestione del gioco del Lotto non è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
 

È questa in sostanza la conclusione a cui è pervenuto l’Avvocato Generale Eleanor Sharpston (Regno Unito) e che il medesimo suggerisce di inserire nella sentenza che la Corte di Giustizia UE dovrà emanare relativamente alla controversia tra il bookmaker anglo-maltese StanleyBet e lo Stato italiano sulla concessione del Lotto.

Al centro della vicenda c’è la gara che si è svolta tra il 2015 e il 2016 per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa a cui partecipò la sola cordata guidata dalla società Lottomatica.

Il bando proposto venne però impugnato dalla StanleyBet, la quale aveva mosso rilievi e criticava una serie di aspetti, a suo dire controversi.

Nell’aprile 2016 il Tar Lazio, respinse in toto le argomentazioni della Stanley, sostanzialmente affermando che la scelta di assegnare un’unica concessione fosse pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco.

A rimettere la questione alla Corte di Giustizia fu, dopo circa un anno, il Consiglio di Stato richiedendo se il diritto dell’Unione fosse in contrasto: con il modello di monoproviding esclusivo; con un bando di gara avente base d’asta (nella specie, 700 milioni di euro) di gran lunga superiore rispetto ai requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria; all’obbligo, di fatto, per il partecipante alla gara di rinunciare ad esercitare altri servizi di scommessa su base transfrontaliera.

In risposta alle questioni sollevate ed in particolare sull’esclusiva, l’Avvocato Generale ha rilevato innanzitutto che ci sono vari fini di interesse pubblico e sociale che giustificano la concessione esclusiva del gioco tra cui, prevenire l’infiltrazione criminale, convogliare i giochi d’azzardo in un circuito controllato soggetto a una minore competizione (e quindi promuovere una logica di governo responsabile del gioco), tutelare i consumatori, prevenire le frodi.

Un altro aspetto di particolare importanza riguarda la distinzione che l’Avvocato Generale ha sottolineato tra le diverse tipologie di gioco pubblico con vincite in denaro, sostenendo che non è corretto affermare che, poiché i giochi implicano tutti varie forme di gioco d’azzardo, devono essere trattati secondo un approccio indifferenziato.

In sostanza, non tutti i giochi sono uguali (questo noi lo sapevamo già...) e, pertanto, non è detto che debbano essere trattati nella medesima maniera!

Ogni gioco d’azzardo ha le proprie peculiarità e di queste occorre tenere conto anche nell’affidamento in concessione.

Per quel che riguarda la gara del Lotto, l’Avvocato nelle sue conclusioni richiama le principali caratteristiche già ricordate dal giudice del rinvio: l’appalto offerto si riferisce alle gestione tecnico/amministrativa dell’attività di raccolta e non ad operazioni dirette con i clienti, come accade nelle scommesse; per lo Stato italiano sussiste un rischio economico che, invece, non esiste nel caso delle scommesse sul risultato di una partita di calcio o di una corsa ippica effettuate presso un operatore commerciale autorizzato.

Per le altre due questioni sollevate (entità della base d’asta e clausola sulla decadenza della concessione) la Corte di Giustizia Europea si espressa rimandando la valutazione al giudice nazionale.

La partita, quindi, non può dirsi ancora del tutto chiusa anche perché le conclusioni pronunciate dall’Avvocato Generale – che rappresentato un parere autorevole ma non vincolante – precedono la decisione della Corte di Giustizia che dovrebbe arrivare tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019.

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