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Valori bollati telematici: rinnovata la convenzione

Il 1 giugno 2011 è stata rinnovata la Convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica dell’imposta di bollo e del Contributo unificato per le spese di giustizia.

La Fit è riuscita a mantenere invariato l’importo del corrispettivo spettante a tutti i tabaccai per lo svolgimento del servizio: 5% per i valori bollati in generale e 2,80 % per il Contributo Unificato. Per i tabaccai già attivi al servizio, la nuova Convenzione si applicherà automaticamente con la semplice continuazione del servizio di riscossione. Tuttavia, anche questa volta i predetti soggetti saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione scritta di conferma, entro il 31 ottobre 2011.

 In sintesi le principali novità:

  1. La Convenzione è valida per 3 anni e quindi  dal 1 giugno 2011 al 31 maggio 2014.
  2. Possibilità di estendere il servizio a nuove modalità di riscossione compatibili con lo sviluppo di sistemi di trasmissione telematica degli atti amministrativi soggetti al pagamento dell’imposta di bollo.
  3. Introdotto il blocco automatico della Lis printer nel caso di mancato scarico Log giornaliero.
  4. La remunerazione per l’eventuale riscossione di altri tributi sarà preventivamente concordata tra l’Agenzia delle Entrate e la Fit.
  5. Aumentano le penali per lo smarrimento il furto del materiale di stampa: per ciascun rullo smarrito la penalità aumenta a 100 euro; per il furto la penalità è di 50 euro a rullo, fatta eccezione per i rulli oggetto di primo furto avvenuto nel corso di validità della Convenzione.
  6. Introdotto l’obbligo di conservare per due anni la ricevuta di consegna del materiale di stampa.
  7. Nei casi di cambio di titolarità della rivendita sarà possibile trasferire sia il materiale di stampa non utilizzato che la Lis Printer al nuovo titolare, previa compilazione di un verbale di consegna.
  8. In casi del tutto eccezionali, i contrassegni emessi erroneamente, per i quali non si sia potuto eseguire la procedura di annullamento, potranno essere oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che l’importo delle operazioni sia eccedente 150 euro.
  9. Le ricariche errate potranno essere spostate da un borsellino ad un altro, senza necessità di procedere alla richiesta di rimborso.

Il gestore informatico sta già lavorando alle necessarie modifiche del sistema tecnologico per consentire al più presto l’operatività delle novità introdotte ai punti 3, 7 e 9. Sarete informati non appena tali nuove modalità saranno effettivamente operative. La nuova Convenzione, che è comunque importante leggere nella sua interezza, è pubblicata sul n. 24 de “La Voce del Tabaccaio” oltre che consultabile presso tutti i Sindacati Provinciali Fit.

(22 giugno 2011)

 

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