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Pubblicità giochi: la FIT in audizione all’AGCOM

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata chiamata recentemente ad intervenire nell’ambito della definizione delle modalità attuative del divieto di pubblicità del gioco pubblico introdotte dal Decreto Dignità (Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).

Noi tutti sappiamo come le restrizioni sulla pubblicità del gioco pubblico varate nell’estate dello scorso anno dal Governo pongono una serie di interrogativi e dubbi interpretativi che per la rete di vendita possono celare risvolti anche piuttosto pericolosi.

I tabaccai, infatti, sembrano stretti nella fatale morsa di vincoli normativi e regolamentari, ma dal senso contrapposto: da una parte quelli concessori, riconducibili ad esempio al gioco del lotto, che a tutela del consumatore impongono l’esposizione di insegne, monitor e materiali informativi; dall’altro quelli diametralmente opposti introdotti con il Decreto Dignità che, invece, non consente la pubblicità diretta ed indiretta dei giochi pubblici con vincite in denaro.

Ed allora, qual è il confine tra l’uno e l’altro?

I rivenditori giustamente chiedono come devono comportarsi.

Devo togliere o lasciare l’insegna? E le locandine? Espongo o no il notiziario delle estrazioni? Spengo oppure lascio acceso il monitor del 10eLotto?

Questi ovviamente sono soltanto alcuni dei dubbi che ormai da mesi turbano i sonni della categoria, anche perché le sanzioni possono rivelarsi salatissime.

Dopo mesi di attesa, sembrerebbe che a sbrogliare il bandolo della matassa sia stata chiamata l’AGCOM (lo stesso soggetto competente ad irrogare sanzioni per eventuali violazioni al divieto di pubblicità. NdR), in qualità di Autorità che dovrebbe fornire le linee guida per comprendere realmente cosa sia o meno consentito e, pertanto, quale pubblicità o modalità di effettuazione della stessa possa essere ricompresa ovvero esclusa dal campo applicativo della norma.

In altri termini, si tratta di sciogliere definitivamente i nodi sorti con l’approvazione della nuova regolamentazione.

Dubbi che lo stesso Parlamento aveva sollevato nella fase di conversione del decreto quando la Camera, con l’approvazione di un Ordine del Giorno, impegnò il Governo «ad esplicitare le modalità di pubblicità consentite all’interno dei punti vendita».

Per addivenire ad una soluzione, l’AGCOM ha dapprima somministrato un questionario con il quale ha chiesto ai vari interlocutori interessati, tra cui la FIT, alcune informazioni di dettaglio in merito all’attività svolta. Successivamente, ha avviato delle consultazioni espletate con la forma tipica dell’audizione.

Anche in tal caso la FIT ha chiesto di essere ascoltata, al fine di poter formalmente ribadire la posizione della categoria sul tema.

In particolare, partendo dalla premessa che la nuova disciplina del divieto di pubblicità dei giochi pubblici con vincite in denaro è stata introdotta con il chiaro intento di rafforzare la tutela del consumatore, la Federazione ha posto l’accento sul fatto che vietare le attività informative svolte dai punti vendita – sia internamente che esternamente al proprio esercizio – provocherebbe un pericoloso effetto boomerang.

Le insegne d’esercizio, l’esposizione dei prodotti di gioco, l’affissione di locandine e vetrofanie informative, i monitor di gioco, i distributori automatici e, in generale, tutti i marchi autorizzati dallo Stato per l’individuazione del gioco pubblico legale, costituiscono infatti tutte attività finalizzate a rendere identificabile l’offerta di gioco pubblico legale.

Tali attività informative ed espositive risultano essenziali e imprescindibili per rendere distinguibili i punti di raccolta gioco legale da quelli illegali.

Vietarle significherebbe spianare ulteriormente la strada al gioco illegale.

Si giungerebbe, infatti, al paradosso per cui i punti vendita legali presenti sul territorio, per ottemperare al divieto, verrebbero agli occhi dei consumatori spogliati di qualsiasi riferimento visivo e/o marchio distintivo, mentre i punti di gioco illegale continuerebbero indisturbati ad effettuare la propria promozione, contribuendo a ingenerare confusione e grave pregiudizio all’utenza.

La FIT ha poi richiamato l’attenzione anche sul tema della comunicazione avente ad oggetto i giochi pubblici con vincite in denaro, svolta a favore dei tabaccai in qualità di concessionari autorizzati alla raccolta degli stessi.

La Federazione Italiana Tabaccai e il Sindacato Totoricevitori Sportivi, infatti, si avvalgono, di diversi strumenti di comunicazione indirizzati solo ed esclusivamente ai propri associati per veicolare informazioni di carattere politico-sindacale, tra cui pubblicazioni settimanali, newsletter, siti web.

Tali pubblicazioni non sono mai dirette ai consumatori, bensì ai soli operatori del settore con lo scopo di favorire la conoscenza della gamma delle tipologie dei giochi esistenti e le relative specifiche tecniche e regolamentari.

Anche in tal caso, dunque, è palese che le stesse non possono essere ricomprese nel campo applicativo della norma, alla stregua di quanto avviene già da diversi anni nel settore del tabacco.

Conclusa la ricognizione informativa ed il giro delle consultazioni, adesso l’AGCOM sarà chiamata a fornire le proprie interpretazioni e determinazioni in merito.

Attendiamo quindi con fiducia le scelte che verranno adottate, auspicando che gli spunti di riflessione avanzati dalla FIT possano condurre ad una positiva conclusione della vicenda affinché la rete legale di vendita non venga depauperata anche dei propri caratteri distintivi.

 

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L’AGCOM

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità indipendente, istituita dalla Legge 249 del 1997. La legge affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste.

Al pari delle altre Autorità previste dall’ordinamento italiano, l’AGCOM risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.

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